Art. 88

Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione

In vigore dal 17 dic 2019
Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione 1.   L’autorità competente si assicura che, dopo la conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, i veterinari ufficiali effettuino almeno una visita presso tutti gli stabilimenti di cui all’, il più presto possibile e senza indugio, dando la priorità agli stabilimenti che in base alla valutazione dell’autorità competente comportano un rischio elevato di contrarre o diffondere della malattia. 2.   Nell’effettuare le visite di cui al paragrafo 1, i veterinari ufficiali eseguono almeno le seguenti attività: a) controlli documentari e analisi della documentazione; b) verifica dell’attuazione delle misure volte a impedire l’introduzione o la diffusione della pertinente malattia di categoria A in conformità dell’; c) esame clinico degli animali di acquacoltura delle specie elencate; e d) se necessario, prelievo di campioni per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A. 3.   L’autorità competente può richiedere ulteriori visite veterinarie presso gli stabilimenti per seguire l’evoluzione della situazione. 4.   L’autorità competente conserva la documentazione relativa alle attività e visite di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e ai relativi risultati.
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