Art. 89

Divieti in relazione ai movimenti di animali di acquacoltura, prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, altre sostanze e altro materiale da o verso la zona di protezione o al suo interno

In vigore dal 17 dic 2019
Divieti in relazione ai movimenti di animali di acquacoltura, prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, altre sostanze e altro materiale da o verso la zona di protezione o al suo interno 1.   L’autorità competente vieta i seguenti movimenti all’interno della zona di protezione: a) i movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate tra stabilimenti situati nella zona di protezione; b) i movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate da o verso la zona di protezione; c) eventuali movimenti dagli stabilimenti situati all’interno della zona di protezione di mezzi di trasporto e attrezzature, prodotti, materiali o sostanze che potrebbero trasmettere la pertinente malattia di categoria A; d) il trasporto di animali di acquacoltura mediante barche vivaio attraverso la zona di protezione; e e) la spedizione di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da animali di acquacoltura di tutte le specie provenienti da stabilimenti situati nella zona di protezione. 2.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può estendere i divieti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), agli animali di specie non elencate e ai loro prodotti.
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