Art. 91
Condizioni specifiche per la macellazione e i movimenti per la macellazione o la trasformazione di animali di acquacoltura delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per la macellazione e i movimenti per la macellazione o la trasformazione di animali di acquacoltura delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione
1. Gli animali di acquacoltura provenienti da stabilimenti che detengono specie elencate situati nella zona di protezione possono essere:
a)
macellati nello stabilimento conformemente alle misure di biosicurezza previste dall’autorità competente; o
b)
spostati per essere immediatamente macellati per il consumo umano in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie; o
c)
nel caso di molluschi, rimossi dall’acqua e spostati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie per essere depurati, se necessario, e ulteriormente trasformati.
2. Dopo avere eseguito una valutazione del rischio basata su dati epidemiologici pertinenti, l’autorità competente può limitare l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 agli stabilimenti che detengono esclusivamente animali di acquacoltura delle specie elencate nella terza colonna dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
3. Nell’autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente responsabile dello stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie:
a)
è informata dell’intenzione di inviare animali di acquacoltura delle specie elencate allo stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;
b)
accetta di ricevere gli animali di acquacoltura in questione;
c)
supervisiona la macellazione degli animali e ne dà conferma all’autorità competente per la spedizione;
d)
si assicura che gli animali di acquacoltura delle specie elencate provenienti dalla zona di protezione siano tenuti separati dagli animali di acquacoltura delle specie elencate provenienti dall’esterno della zona di protezione e vengano macellati o trasformati separatamente da tali animali;
e)
monitora la macellazione o la trasformazione;
f)
si assicura che la pulizia e la disinfezione dei locali siano completate prima che vengano macellati o trasformati animali di acquacoltura provenienti da stabilimenti situati al di fuori della zona di protezione;
g)
si assicura che i prodotti di origine animale ottenuti dagli animali di acquacoltura soddisfino le condizioni specifiche per l’immissione sul mercato di cui all’; e
h)
si assicura che i sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla macellazione o da altri processi di cui al paragrafo 1 siano trasformati o smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
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