Art. 90
Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti di movimento e trasporto riguardanti animali e prodotti acquatici nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti di movimento e trasporto riguardanti animali e prodotti acquatici nella zona di protezione
1. In deroga ai divieti di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare i movimenti e il trasporto di animali e prodotti acquatici nei casi di cui agli articoli da 91 a 94 alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Nel concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
tutti i movimenti sono effettuati esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti, concordati con l’autorità competente, senza operazioni di scarico o soste;
b)
qualsiasi ricambio o scarico di acqua durante il trasporto viene effettuato in aree, stabilimenti o punti di ricambio dell’acqua approvati dall’autorità competente;
c)
i mezzi di trasporto sono costruiti e mantenuti in modo da poter essere puliti e disinfettati correttamente;
d)
i mezzi di trasporto sono puliti e disinfettati:
i)
prima delle operazioni di trasporto; e
ii)
dopo le operazioni di trasporto sotto la supervisione del veterinario ufficiale;
e)
è adottata qualsiasi altra misura di biosicurezza supplementare ritenuta necessaria dall’autorità competente in relazione alle operazioni di trasporto.
Storico versioni
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