Art. 92
Condizioni specifiche per l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate prodotti in stabilimenti non infetti situati nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate prodotti in stabilimenti non infetti situati nella zona di protezione
1. L’autorità competente può autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate in stabilimenti non infetti situati nella zona di protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i pesci sono macellati ed eviscerati prima della spedizione; e
b)
prima della spedizione i molluschi e i crostacei sono completamente tracciabili e sono trasformati in prodotti non vitali che non sono in grado di sopravvivere se rimessi in acqua.
2. I prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 sono destinati:
a)
alla fornitura diretta al consumatore finale; o
b)
a essere ulteriormente trasformati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.
Storico versioni
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