Art. 94

Misure di riduzione dei rischi riguardanti determinate attività connesse agli animali acquatici all’interno della zona di protezione

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di riduzione dei rischi riguardanti determinate attività connesse agli animali acquatici all’interno della zona di protezione 1.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può attuare misure di riduzione dei rischi per quanto riguarda: a) attività di pesca commerciale e ricreativa nella zona di protezione; b) altre attività connesse agli animali acquatici nella zona di protezione che potrebbero comportare un rischio di diffusione della malattia; e c) il trasporto di imbarcazioni di servizio impiegate per attività di manutenzione e il trattamento di animali acquatici nella zona di protezione. 2.   Nell’ambito delle misure di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può disporre, se pertinente, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature usate nelle acque all’interno della zona di protezione.
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