Art. 95.tit_1

Misure da applicare nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto

In vigore dal 17 dic 2019
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