Art. 95

Misure da applicare nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto 1.   L’autorità competente applica le misure di cui agli articoli da 87 a 93 nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto. 2.   Negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dalla zona di protezione e al suo interno.
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