Art. 97

Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di protezione e ripopolamento degli stabilimenti compresi nella zona di protezione

In vigore dal 17 dic 2019
Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di protezione e ripopolamento degli stabilimenti compresi nella zona di protezione 1.   L’autorità competente mantiene nella zona di protezione le misure di controllo delle malattie di cui alla sezione 2 del presente capo fino a quando: a) non siano attuate e completate le misure di cui all’; e b) l’autorità competente, sulla base dei risultati delle indagini condotte a norma dell’, non abbia escluso la presenza della pertinente malattia di categoria A negli altri stabilimenti situati all’interno della zona di protezione. 2.   Quando le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono soddisfatte: a) l’autorità competente applica le misure di cui alla sezione 3 del presente capo nella zona di protezione per il periodo di cui all’; e b) gli stabilimenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, e precedentemente compresi nella zona di protezione possono essere ripopolati.
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