Art. 101

Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2019
Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza L’autorità competente revoca le misure di controllo delle malattie di cui alla presente sezione quando il periodo di sorveglianza di cui all’allegato XV, punto 2, per la pertinente malattia di categoria A è trascorso con esito favorevole.
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