Art. 99

Misure relative ai movimenti e al trasporto di animali di acquacoltura da o verso la zona di sorveglianza o al suo interno

In vigore dal 17 dic 2019
Misure relative ai movimenti e al trasporto di animali di acquacoltura da o verso la zona di sorveglianza o al suo interno 1.   L’autorità competente vieta i movimenti di animali di acquacoltura provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona di sorveglianza a fini di macellazione, ulteriore allevamento o rilascio in natura al di fuori della zona di sorveglianza. 2.   L’autorità competente si assicura che qualsiasi trasporto di animali di acquacoltura delle specie elencate verso la zona di sorveglianza o al suo interno sia effettuato alle condizioni di cui all’, lettere da a) a e), e all’. 3.   L’autorità competente può disporre appropriate misure di biosicurezza supplementari da applicare alle operazioni di trasporto, compreso lo scarico nello stabilimento di destinazione designato, al fine di controllare e prevenire la possibile diffusione delle malattie. 4.   In deroga al paragrafo 1 e d’intesa con l’autorità competente del luogo di destinazione, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura a condizione che vengano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A.
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