Art. 98

Misure da applicare negli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare negli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza 1.   Nella zona di sorveglianza l’autorità competente dispone che le misure di cui all’ siano applicate in tutti gli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate. 2.   I veterinari ufficiali visitano gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 e svolgono le attività di cui all’, paragrafo 2, come opportuno. 3.   Gli stabilimenti situati all’interno della zona di sorveglianza sono sottoposti a sorveglianza comprendente visite e campionamenti come descritto nell’allegato XV, punto 1. 4.   La sorveglianza di cui al paragrafo 3 è effettuata dall’autorità competente.
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