Art. 96
Allontanamento degli animali di acquacoltura dagli stabilimenti colpiti e successive misure di riduzione dei rischi
In vigore dal 17 dic 2019
Allontanamento degli animali di acquacoltura dagli stabilimenti colpiti e successive misure di riduzione dei rischi
1. L’autorità competente fissa un termine entro il quale gli animali di acquacoltura di tutti gli stabilimenti infetti sono allontanati.
2. L’autorità competente può decidere, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, che il paragrafo 1 si applichi anche agli stabilimenti situati all’interno della zona di protezione nei quali la presenza della malattia di categoria A non è stata confermata al fine di controllare e prevenire la possibile diffusione delle malattie.
3. Dopo l’allontanamento degli animali di acquacoltura di cui al paragrafo 1, la pulizia, la disinfezione e il fermo sono effettuati conformemente agli .
4. L’autorità competente dispone il fermo simultaneo degli stabilimenti colpiti e degli stabilimenti selezionati in conformità del paragrafo 2.
5. Il fermo simultaneo di cui al paragrafo 4 dura per il periodo indicato nell’allegato XIII.
Storico versioni
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