Art. 87

Misure da applicare negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura situati nella zona di protezione

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura situati nella zona di protezione 1.   L’autorità competente dispone che gli operatori degli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura di qualsiasi specie situati nella zona di protezione, diversi dallo stabilimento in cui è stata confermata la presenza della malattia di categoria A, applichino almeno le seguenti misure al fine di prevenire e controllare la diffusione della malattia: a) aggiornino senza indugio la documentazione dell’inventario di cui all’, paragrafo 1; b) se possibile, attuino misure appropriate per limitare la possibile diffusione della malattia di categoria A dagli e agli animali acquatici selvatici che potrebbero essere in contatto epidemiologico con lo stabilimento; c) impediscano che gli animali di acquacoltura siano allontanati dallo stabilimento in cui sono detenuti, salvo autorizzazione dell’autorità competente; d) applichino appropriate misure di biosicurezza ai prodotti, alle attrezzature, ai materiali o alle sostanze che potrebbero diffondere la pertinente malattia di categoria A; e) riducano il numero di visitatori allo stretto necessario per il corretto funzionamento dello stabilimento; e f) se possibile, utilizzino adeguati mezzi di pulizia e disinfezione agli ingressi e alle uscite dello stabilimento. 2.   L’autorità competente dispone e supervisiona che l’operatore trasformi o smaltisca come materiale della categoria pertinente a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate che sono morti o sono stati abbattuti, compresi gusci e conchiglie con carni di molluschi, in stabilimenti che detengono specie elencate situati all’interno della zona di protezione. 3.   L’autorità competente può decidere dopo avere eseguito una valutazione del rischio che gli si applichino soltanto agli animali di acquacoltura delle specie elencate.
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