Art. 102

Misure nell’eventualità di un caso sospetto di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate

In vigore dal 17 dic 2019
Misure nell’eventualità di un caso sospetto di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate Nell’eventualità di un caso sospetto di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate conformemente all’, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente: a) conduce immediatamente un’indagine sugli animali acquatici selvatici delle specie elencate pescati, catturati, raccolti o trovati morti per confermare o escludere la presenza della malattia di categoria A conformemente all’, paragrafo 2; b) si assicura che tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici delle specie elencate che si sospetta siano infetti, compresi gusci e conchiglie con carni di molluschi, siano trasformati o smaltiti come materiale di categoria 1 o materiale di categoria 2 conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; c) si assicura che, ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da animali che si sospetta siano colpiti o da sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali animali siano sottoposti a pulizia e disinfezione o siano smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali; e d) fornisce informazioni pertinenti agli operatori o alle autorità responsabili della gestione della popolazione animale interessata.
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