Art. 103
Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate
In vigore dal 17 dic 2019
Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate
1. Nell’eventualità di un caso ufficialmente confermato di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate, l’autorità competente stabilisce una zona infetta sulla base:
a)
delle pertinenti condizioni idrodinamiche, topografiche ed epidemiologiche;
b)
del profilo della malattia e della popolazione stimata di animali acquatici delle specie elencate; e
c)
dei fattori di rischio che contribuiscono alla diffusione della pertinente malattia di categoria A, in particolare quelli connessi al rischio di introdurre la malattia in stabilimenti che detengono animali acquatici delle specie elencate.
2. L’autorità competente può modificare i confini della zona infetta iniziale:
a)
al fine di controllare l’ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A; e
b)
in caso di conferma di ulteriori focolai della malattia di categoria A in animali selvatici.
3. L’autorità competente informa immediatamente gli operatori, le altre autorità competenti interessate, i veterinari pertinenti e ogni altra persona fisica o giuridica interessata circa il focolaio della malattia e le misure di controllo adottate.
Storico versioni
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