Art. 105

Misure supplementari da applicare nella zona infetta

In vigore dal 17 dic 2019
Misure supplementari da applicare nella zona infetta 1.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente stabilisce le misure supplementari necessarie per controllare o eradicare la pertinente malattia di categoria A. 2.   Nell’ambito del controllo o dell’eradicazione della pertinente malattia di categoria A, l’autorità competente può: a) sospendere le attività di ripopolamento, pesca, raccolta e cattura; b) disporre la pulizia e la disinfezione obbligatorie delle attrezzature e delle imbarcazioni da pesca e delle altre attrezzature che potrebbero essere contaminate; e c) aumentare le attività di pesca, raccolta e cattura o attuare altre misure pertinenti per eradicare la malattia. 3.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate previa consultazione del gruppo operativo di esperti di cui all’ e delle altre autorità e degli altri portatori di interessi e in cooperazione con essi.
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