Art. 106

Estensione delle misure

In vigore dal 17 dic 2019
Estensione delle misure L’autorità competente può decidere che misure pertinenti di cui gli articoli da 102 a 105 si applichino anche agli animali acquatici di specie non elencate.
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Estensione delle misure (Art. 106 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo