Art. 106
Estensione delle misure
In vigore dal 17 dic 2019
Estensione delle misure
L’autorità competente può decidere che misure pertinenti di cui gli articoli da 102 a 105 si applichino anche agli animali acquatici di specie non elencate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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