Art. 107

Gruppo operativo di esperti

In vigore dal 17 dic 2019
Gruppo operativo di esperti 1.   Nell’eventualità di un caso confermato di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate, l’autorità competente istituisce un gruppo operativo di esperti di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429. 2.   Il gruppo operativo di esperti assiste l’autorità competente: a) nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione; b) nello stabilire la zona infetta; e c) nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta e la loro durata.
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Gruppo operativo di esperti (Art. 107 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo