Art. 107
Gruppo operativo di esperti
In vigore dal 17 dic 2019
Gruppo operativo di esperti
1. Nell’eventualità di un caso confermato di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate, l’autorità competente istituisce un gruppo operativo di esperti di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429.
2. Il gruppo operativo di esperti assiste l’autorità competente:
a)
nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione;
b)
nello stabilire la zona infetta; e
c)
nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta e la loro durata.
Storico versioni
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