Art. 107 · Gruppo operativo di esperti

Art. 107

Gruppo operativo di esperti

In vigore dal 17 dic 2019
Gruppo operativo di esperti 1.   Nell’eventualità di un caso confermato di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate, l’autorità competente istituisce un gruppo operativo di esperti di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429. 2.   Il gruppo operativo di esperti assiste l’autorità competente: a) nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione; b) nello stabilire la zona infetta; e c) nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta e la loro durata.
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