Art. 109

Durata delle misure nella zona infetta

In vigore dal 17 dic 2019
Durata delle misure nella zona infetta L’autorità competente mantiene le misure di cui al presente capo fino a quando le informazioni epidemiologiche non indicano che la popolazione selvatica pertinente non comporta più un rischio di diffusione della malattia e il gruppo operativo non raccomanda di revocare le misure.
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