Art. 109
Durata delle misure nella zona infetta
In vigore dal 17 dic 2019
Durata delle misure nella zona infetta
L’autorità competente mantiene le misure di cui al presente capo fino a quando le informazioni epidemiologiche non indicano che la popolazione selvatica pertinente non comporta più un rischio di diffusione della malattia e il gruppo operativo non raccomanda di revocare le misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:687:oj#art-109