Art. 109 · Durata delle misure nella zona infetta

Art. 109

Durata delle misure nella zona infetta

In vigore dal 17 dic 2019
Durata delle misure nella zona infetta L’autorità competente mantiene le misure di cui al presente capo fino a quando le informazioni epidemiologiche non indicano che la popolazione selvatica pertinente non comporta più un rischio di diffusione della malattia e il gruppo operativo non raccomanda di revocare le misure.
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