Art. 108

Misure da applicare negli stabilimenti situati all’interno della zona infetta

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare negli stabilimenti situati all’interno della zona infetta 1.   Negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati nella zona infetta, l’autorità competente applica le misure di cui all’. 2.   Oltre alle misure di cui all’, l’autorità competente vieta i movimenti di animali di acquacoltura detenuti in stabilimenti situati all’interno della zona infetta: a) in uscita dalla zona infetta; o b) verso altri stabilimenti situati nella zona infetta. 3.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può limitare il divieto di cui al paragrafo 2 agli animali di acquacoltura delle specie elencate. 4.   In deroga al paragrafo 2, dopo avere eseguito una valutazione del rischio e d’intesa con l’autorità competente del luogo di destinazione, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali delle specie elencate in uscita dalla zona infetta o verso altri stabilimenti situati nella zona infetta.
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Misure da applicare negli stabilimenti situati all’interno della zona infetta (Art. 108 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo