Art. 104

Misure da applicare nella zona infetta

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare nella zona infetta 1.   Nella zona infetta istituita in conformità dell’, l’autorità competente: a) attua misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla zona infetta ad animali e zone non infetti; b) vieta qualsiasi movimento ad opera di essere umani di animali acquatici selvatici delle specie elencate e di prodotti di origine animale ottenuti da detti animali dalla zona infetta; c) in deroga all’, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, si assicura che tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici delle specie elencate nella zona infetta, compresi gusci e conchiglie con carni di molluschi, siano trasformati o smaltiti come materiale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a detto regolamento; d) si assicura che, ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da animali acquatici selvatici delle specie elencate nella zona infetta o da sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali animali siano sottoposti a pulizia e disinfezione o siano smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali; e e) vieta di introdurre negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati sia all’interno sia all’esterno della zona infetta o nei bacini idrografici o nelle aree costiere situati al di fuori della zona infetta qualsiasi parte di animali acquatici delle specie elencate indipendentemente dal fatto che siano stati pescati, catturati, raccolti o trovati morti nella zona infetta, nonché i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da una malattia di categoria A nella zona infetta. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), e al fine di preservare materiale genetico prezioso, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali acquatici selvatici delle specie elencate dalla zona infetta a uno stabilimento da essa autorizzato a tal fine, a condizione che vengano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A. Lo stabilimento di destinazione è considerato uno stabilimento situato nella zona infetta ai fini dell’.
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