Art. 104 · Misure da applicare nella zona infetta

Art. 104

Misure da applicare nella zona infetta

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare nella zona infetta 1.   Nella zona infetta istituita in conformità dell’, l’autorità competente: a) attua misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla zona infetta ad animali e zone non infetti; b) vieta qualsiasi movimento ad opera di essere umani di animali acquatici selvatici delle specie elencate e di prodotti di origine animale ottenuti da detti animali dalla zona infetta; c) in deroga all’, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, si assicura che tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici delle specie elencate nella zona infetta, compresi gusci e conchiglie con carni di molluschi, siano trasformati o smaltiti come materiale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a detto regolamento; d) si assicura che, ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da animali acquatici selvatici delle specie elencate nella zona infetta o da sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali animali siano sottoposti a pulizia e disinfezione o siano smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali; e e) vieta di introdurre negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati sia all’interno sia all’esterno della zona infetta o nei bacini idrografici o nelle aree costiere situati al di fuori della zona infetta qualsiasi parte di animali acquatici delle specie elencate indipendentemente dal fatto che siano stati pescati, catturati, raccolti o trovati morti nella zona infetta, nonché i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da una malattia di categoria A nella zona infetta. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), e al fine di preservare materiale genetico prezioso, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali acquatici selvatici delle specie elencate dalla zona infetta a uno stabilimento da essa autorizzato a tal fine, a condizione che vengano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A. Lo stabilimento di destinazione è considerato uno stabilimento situato nella zona infetta ai fini dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-104