Art. 93
Condizioni speciali per l’autorizzazione del trasporto di sottoprodotti di origine animale non trasformati da stabilimenti situati nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni speciali per l’autorizzazione del trasporto di sottoprodotti di origine animale non trasformati da stabilimenti situati nella zona di protezione
L’autorità competente può autorizzare il trasporto di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione a un impianto per l’ulteriore trasformazione in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.
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