Art. 29
Obblighi di informazione per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati che chiedono di fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione
In vigore dal 29 nov 2019
Obblighi di informazione per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati che chiedono di fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione
1) La domanda ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 di estensione della registrazione ai fini dell’ del medesimo regolamento contiene le informazioni e la documentazione richieste dalle seguenti disposizioni del presente regolamento:
a)
l’, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d);
b)
l’;
c)
l’, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d);
d)
l’;
e)
l’;
f)
l’, lettera b);
g)
l’;
h)
l’, paragrafo 2;
i)
gli ;
j)
l’, lettere b) ed e);
k)
gli articoli da 18 a 24;
l)
l’, paragrafo 2;
m)
gli .
2) Le informazioni e la documentazione richieste dalle disposizioni del presente regolamento che non sono contemplate dal paragrafo 1 sono incluse nella domanda solo se il contenuto di tali particolari informazioni o documentazione al momento della presentazione della domanda differisce dall’ultimo contenuto fornito all’ESMA prima di allora a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, a seconda dei casi.
3) Ai fini del presente articolo, i riferimenti alla domanda di registrazione di cui all’, paragrafi 3 e 4, e agli articoli da 3 a 28 si intendono come riferimenti alla domanda di estensione della registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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