Art. 29

Obblighi di informazione per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati che chiedono di fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione

In vigore dal 29 nov 2019
Obblighi di informazione per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati che chiedono di fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione 1)   La domanda ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 di estensione della registrazione ai fini dell’ del medesimo regolamento contiene le informazioni e la documentazione richieste dalle seguenti disposizioni del presente regolamento: a) l’, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d); b) l’; c) l’, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d); d) l’; e) l’; f) l’, lettera b); g) l’; h) l’, paragrafo 2; i) gli ; j) l’, lettere b) ed e); k) gli articoli da 18 a 24; l) l’, paragrafo 2; m) gli . 2)   Le informazioni e la documentazione richieste dalle disposizioni del presente regolamento che non sono contemplate dal paragrafo 1 sono incluse nella domanda solo se il contenuto di tali particolari informazioni o documentazione al momento della presentazione della domanda differisce dall’ultimo contenuto fornito all’ESMA prima di allora a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, a seconda dei casi. 3)   Ai fini del presente articolo, i riferimenti alla domanda di registrazione di cui all’, paragrafi 3 e 4, e agli articoli da 3 a 28 si intendono come riferimenti alla domanda di estensione della registrazione.
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Obblighi di informazione per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati che chiedono di fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione (Art. 29 Regolamento (UE) 2020/1230) — Testo vigente | Portale Normativo