Art. 12

Informazioni sui membri del personale del richiedente coinvolti nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione

In vigore dal 29 nov 2019
Informazioni sui membri del personale del richiedente coinvolti nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sui membri del personale del richiedente coinvolti nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione: a) l’elenco generale dei membri del personale direttamente impiegati dal richiedente, comprensivo di funzioni e qualifiche; b) la descrizione specifica dei membri del personale informatico direttamente impiegati addetti alla fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione, comprensiva delle funzioni e delle qualifiche di ogni dipendente; c) la descrizione delle funzioni e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell’audit interno, dei controlli interni, della conformità, della valutazione del rischio e della revisione interna; d) l’identità dei membri del personale e dei membri del personale che opera nel quadro di un accordo di esternalizzazione; e) informazioni riguardanti la formazione impartita ai membri del personale in merito alle politiche e alle procedure del richiedente nonché alle attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, compresi eventuali esami o altro tipo di valutazione formale richiesti ai membri del personale per la prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione. La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), include prove scritte dell’esperienza in materia di tecnologie dell’informazione di almeno un membro del personale competente in materia.
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Informazioni sui membri del personale del richiedente coinvolti nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2020/1230) — Testo vigente | Portale Normativo