Art. 2

Identificazione, status giuridico e tipi di cartolarizzazione

In vigore dal 29 nov 2019
Identificazione, status giuridico e tipi di cartolarizzazione 1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni identifica il richiedente e le attività che il richiedente intende esercitare per le quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. 2)   Ai fini del paragrafo 1, la domanda contiene in particolare: a) la denominazione sociale del richiedente e l’indirizzo della sede legale nell’Unione e la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale delle imprese figlie e delle succursali del richiedente; b) l’identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation; c) l’indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito web del richiedente; d) un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinente che indichi la sede di costituzione e l’ambito di attività del richiedente, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell’ambito di attività del richiedente, in entrambi i casi valido alla data in cui è presentata la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; e) i tipi di cartolarizzazione (operazione ABCP o non ABCP), i metodi di trasferimento del rischio (cartolarizzazione tradizionale o cartolarizzazione sintetica) e i tipi di esposizioni sottostanti (immobili residenziali, immobili non residenziali, imprese, leasing, consumatori, automobili, carte di credito, esoterici) per i quali il richiedente presenta domanda di registrazione; f) l’esistenza di un’eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, la denominazione dell’autorità competente e l’eventuale numero di riferimento relativo all’autorizzazione o alla registrazione; g) gli atti costitutivi o le equivalenti condizioni di stabilimento e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di base inerenti a cartolarizzazione; h) il nominativo e i recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità o altro addetto alla valutazione della conformità del richiedente per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione; i) il nominativo e i recapiti della persona di contatto ai fini della domanda; j) il programma delle operazioni, comprendente l’ubicazione delle principali attività del richiedente; k) i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o i servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione che il richiedente fornisce o intende fornire; l) informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. 3)   Su richiesta, il richiedente fornisce all’ESMA anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti del regolamento (UE) 2017/2402 applicabili e consentano all’ESMA di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare. 4)   Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:1230:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo