Art. 28
Verifica dell’accuratezza e della completezza della domanda
In vigore dal 29 nov 2019
Verifica dell’accuratezza e della completezza della domanda
1) Tutte le informazioni fornite all’ESMA nel corso della procedura di registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del richiedente in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.
2) Le informazioni sono anche accompagnate dalla pertinente documentazione societaria di legge che certifica l’accuratezza delle informazioni contenute nella domanda, ove tale documentazione sia opportuna e disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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