Art. 28

Verifica dell’accuratezza e della completezza della domanda

In vigore dal 29 nov 2019
Verifica dell’accuratezza e della completezza della domanda 1)   Tutte le informazioni fornite all’ESMA nel corso della procedura di registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del richiedente in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete. 2)   Le informazioni sono anche accompagnate dalla pertinente documentazione societaria di legge che certifica l’accuratezza delle informazioni contenute nella domanda, ove tale documentazione sia opportuna e disponibile.
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Verifica dell’accuratezza e della completezza della domanda (Art. 28 Regolamento (UE) 2020/1230) — Testo vigente | Portale Normativo