Art. 26
Politica sulla conservazione dei dati
In vigore dal 29 nov 2019
Politica sulla conservazione dei dati
1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni:
a)
i sistemi, le politiche e le procedure di conservazione dei dati che sono utilizzati per garantire che le informazioni rese disponibili dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente siano registrate e conservate dal richiedente in conformità all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, quale applicato dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402;
b)
la descrizione dettagliata dei sistemi, delle politiche e delle procedure di conservazione dei dati che sono utilizzati per garantire che le informazioni rese disponibili dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente siano modificate in modo adeguato e conformemente alle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari;
c)
informazioni sul ricevimento e la gestione delle informazioni messe a disposizione dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente, compresa una descrizione delle politiche e delle procedure messe in atto dal richiedente per assicurare quanto segue:
i)
la registrazione tempestiva e accurata delle informazioni ricevute;
ii)
la conservazione in un log di segnalazione di tutte le informazioni ricevute riguardanti il ricevimento, la modifica o la cessazione di un’operazione di cartolarizzazione;
iii)
che le informazioni siano conservate sia online che offline;
iv)
che le informazioni siano adeguatamente copiate ai fini della continuità operativa.
2) La domanda di registrazione include inoltre le politiche e le procedure del richiedente per registrare immediatamente e conservare per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione della cartolarizzazione le verifiche, le convalide e le informazioni fornite dal richiedente a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1229.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:1230:oj#art-26