Art. 5
Controllo interno
In vigore dal 29 nov 2019
Controllo interno
1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene informazioni dettagliate relative al sistema di controllo interno del richiedente, comprese informazioni sulla funzione di controllo della conformità, la valutazione del rischio, i meccanismi e i dispositivi di controllo interno e la funzione di audit interno.
2) Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
le politiche di controllo interno del richiedente e le procedure per garantirne un’attuazione coerente ed efficace;
b)
le politiche, le procedure e i manuali per la sorveglianza e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi del richiedente;
c)
le politiche, le procedure e i manuali per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;
d)
l’identità degli organi interni incaricati della valutazione dei risultati dei controlli interni.
3) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni in relazione alle attività di audit interno del richiedente:
a)
qualora vi sia un comitato di audit interno, la composizione, le competenze e le responsabilità dello stesso;
b)
la carta, le metodologie, le norme e le procedure della funzione di audit interno;
c)
la modalità di elaborazione e applicazione della carta, della metodologia e delle procedure della funzione di audit interno, tenuto conto della natura e della portata delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi;
d)
il piano di lavoro del comitato di audit interno per i tre anni successivi alla data della domanda per quanto riguarda la natura e la portata delle attività del richiedente, la loro complessità e i relativi rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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