Art. 13
Monitoraggio dell'attuazione
In vigore dal 20 giu 2019
Monitoraggio dell'attuazione
1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri redigono e pubblicano una relazione contenente:
a)
informazioni sull'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni su attività di esecuzione, infrazioni e sanzioni;
b)
informazioni ricavate dalle notificazioni pervenute a norma dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 4, lettera b), punto iv);
c)
informazioni ricavate dagli inventari dei rilasci di cui all', paragrafo 1;
d)
informazioni sull'attuazione conformemente ai piani di attuazione nazionali elaborati ai sensi dell', paragrafo 2;
e)
informazioni riguardanti la presenza nell'ambiente delle sostanze di cui all'allegato III, Parte A, come ottenute ai sensi dell';
f)
dati di monitoraggio e statistici annuali sui quantitativi totali, effettivi o stimati, relativi alla fabbricazione e all'immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato I o II, che comprendono indicatori, carte d'insieme e relazioni pertinenti.
Gli Stati membri aggiornano annualmente la relazione, se sono disponibili nuovi dati o informazioni, e comunque almeno ogni tre anni.
Gli Stati membri assicurano alla Commissione e all'Agenzia l'accesso alle informazioni contenute nelle relazioni.
2. Se uno Stato membro condivide le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), con la piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche, esso lo indica nella propria relazione e l'obbligo di comunicazione che incombe allo Stato membro ai sensi del paragrafo indicato si considera soddisfatto.
Se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), sono contenute nella relazione che lo Stato membro fornisce all'Agenzia, quest'ultima fa uso della piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche al fine di raccogliere, conservare e condividere tali informazioni.
3. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, secondo la periodicità stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione, compila, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri all'Agenzia a norma del paragrafo 1, lettera f), un rapporto relativo alle sostanze che figurano nella convenzione e lo comunica al segretariato della convenzione.
4. L'Agenzia compila e pubblica una relazione di sintesi dell'Unione sulla base dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, pubblicati o notificati dagli Stati membri. La relazione di sintesi dell'Unione include, come opportuno, indicatori di prodotto, di risultato e di impatto relativi al presente regolamento, carte d'insieme a livello di Unione e relazioni degli Stati membri. La relazione di sintesi dell'Unione è aggiornata dall'Agenzia a cadenza minima semestrale o su richiesta della Commissione.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti le informazioni minime da fornire a sensi del paragrafo 1, che comprendono la definizione di indicatori, carte d'insieme e relazioni pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera f). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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