Art. 10
Monitoraggio
In vigore dal 20 giu 2019
Monitoraggio
1. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, e gli Stati membri predispongono o gestiscono in stretta collaborazione, a seconda di come appropriato, adeguati programmi e meccanismi compatibili con lo stato dell'arte per fornire in modo continuativo dati di monitoraggio comparabili sulla presenza nell'ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell'allegato III. Nel predisporre o gestire detti programmi e meccanismi è debitamente tenuto conto degli sviluppi avvenuti nell'ambito del protocollo e della convenzione.
2. La Commissione valuta periodicamente l'eventuale necessità di un monitoraggio obbligatorio di una sostanza elencata nella parte B dell'allegato III. Alla luce di tale valutazione e di tutti i dati messi a sua disposizione dagli Stati membri, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato III al fine di trasferire una sostanza, se opportuno, dalla parte B alla parte A di tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1021:oj#art-10