Art. 10

Monitoraggio

In vigore dal 20 giu 2019
Monitoraggio 1.   La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, e gli Stati membri predispongono o gestiscono in stretta collaborazione, a seconda di come appropriato, adeguati programmi e meccanismi compatibili con lo stato dell'arte per fornire in modo continuativo dati di monitoraggio comparabili sulla presenza nell'ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell'allegato III. Nel predisporre o gestire detti programmi e meccanismi è debitamente tenuto conto degli sviluppi avvenuti nell'ambito del protocollo e della convenzione. 2.   La Commissione valuta periodicamente l'eventuale necessità di un monitoraggio obbligatorio di una sostanza elencata nella parte B dell'allegato III. Alla luce di tale valutazione e di tutti i dati messi a sua disposizione dagli Stati membri, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato III al fine di trasferire una sostanza, se opportuno, dalla parte B alla parte A di tale allegato.
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