Art. 11
Scambio di informazioni
In vigore dal 20 giu 2019
Scambio di informazioni
1. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri agevolano e attuano uno scambio di informazioni, all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all'eliminazione, ove fattibile, della fabbricazione, dell'uso e dei rilasci di POP nonché riguardo alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative.
2. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri, a seconda dei casi, incentivano e agevolano, per quanto concerne i POP:
a)
i programmi di sensibilizzazione riguardanti in particolare gli effetti sulla salute e sull'ambiente e le alternative a tali inquinanti, nonché la riduzione o eliminazione della fabbricazione, dell'uso e dei rilasci dei medesimi nell'ambiente; i programmi sono destinati in particolare:
i)
ai responsabili politici e decisionali;
ii)
ai gruppi particolarmente vulnerabili;
b)
l'informazione del pubblico;
c)
la formazione, in particolare di lavoratori, scienziati ed insegnanti, nonché del personale tecnico e dirigente.
3. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006 e la direttiva 2003/4/CE, le informazioni riguardanti la salute e la sicurezza delle persone e l'ambiente non sono considerate riservate. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri che scambiano informazioni con un paese terzo proteggono tutte le informazioni riservate, conformemente al diritto dell'Unione.
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