Art. 12
Assistenza tecnica
In vigore dal 20 giu 2019
Assistenza tecnica
In conformità degli della convenzione, la Commissione e gli Stati membri collaborano per fornire un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata e tempestiva ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione per assisterli, su richiesta ed entro l'ambito delle risorse disponibili nonché tenendo conto delle loro particolari esigenze, nello sviluppo e nel potenziamento della capacità di ottemperare agli obblighi che incombono a detti paesi in forza della convenzione. Tale sostegno può essere anche canalizzato attraverso i centri regionali identificati ai sensi della convenzione, attraverso organizzazioni non governative o attraverso l'Agenzia.
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