Art. 8

Compiti dell'Agenzia e del forum

In vigore dal 20 giu 2019
Compiti dell'Agenzia e del forum 1.   L'Agenzia svolge i compiti elencati di seguito, oltre a quelli assegnatile a norma degli : a) con l'accordo della Commissione, fornire alle autorità nazionali designate degli Stati membri, ai membri del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 («forum») e, se del caso, ai portatori di interesse, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento; b) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati tecnici e scientifici e assisterla al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento; c) fornire un sostegno e un contributo tecnico e scientifico alla Commissione relativamente alle sostanze che possono soddisfare i criteri per l'inclusione nell'elenco della convenzione o del protocollo, tenendo conto, se del caso, dei dati forniti dai regimi di valutazione esistenti di cui all', paragrafo 3; d) pubblicare sul suo sito web un avviso che segnali che la Commissione preparerà una proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web; e) fornire un sostegno tecnico e scientifico alla Commissione e agli Stati membri per la preparazione e l'esame del profilo di rischio e della valutazione della gestione del rischio di una sostanza considerata ai sensi della convenzione, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni o a fornire informazioni supplementari, o entrambi, entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web; f) su richiesta, fornire alla Commissione un sostegno tecnico e scientifico per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della convenzione, particolarmente in relazione al comitato di esame dei POP; g) compilare, registrare, elaborare e mettere a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni ricevute o disponibili ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafo 4, lettera b), punto iv), dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 1. Se tali informazioni non sono riservate, l'Agenzia le mette a disposizione del pubblico sul suo sito web e ne facilita lo scambio con le piattaforme di informazione pertinenti, ad esempio quelle di cui all', paragrafo 2; h) stabilire e mantenere, sul suo sito web, sezioni dedicate a tutte le questioni che riguardano l'attuazione del presente regolamento. 2.   Il forum è utilizzato per coordinare la rete delle autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione del presente regolamento. I membri del forum che sono nominati dagli Stati membri assicurano che vi sia un opportuno coordinamento tra le attività del forum e quelle delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri. Quando tratta di questioni relative ai rifiuti, il forum coinvolge le autorità di contrasto degli Stati membri competenti in materia di rifiuti. 3.   Il segretariato dell'Agenzia svolge i compiti assegnati all'Agenzia dal presente regolamento.
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