Art. 4

Deroghe alle misure di controllo

In vigore dal 20 giu 2019
Deroghe alle misure di controllo 1.   L' non si applica alle sostanze seguenti: a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II. 2.   Se una sostanza è aggiunta nell'allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l' non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. L' non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l'Agenzia non appena vengono a conoscenza di articoli di cui al primo e al secondo comma. Se la Commissione è informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione. 3.   Se una sostanza figura nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II, gli Stati membri che intendono autorizzare, fino alla scadenza del termine specificato nell'allegato pertinente, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto come prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, ne informano il segretariato della convenzione. Tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni: a) dietro richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, nell'allegato pertinente è stata inserita un'annotazione, mediante un atto delegato adottato a norma del quarto comma; b) il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un POP, garantendo che la sostanza sia rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita; c) il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che la sostanza è un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso e che l'uomo o l'ambiente non saranno prevedibilmente esposti a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell'uso della sostanza stessa; d) il fabbricante fornisce allo Stato membro informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale. Entro un mese dalla presentazione della notifica al segretariato della convenzione, lo Stato membro procede alla notificazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia e include informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare gli allegati I e II inserendo espressamente annotazioni secondo cui possono essere consentiti la fabbricazione e l'uso, come prodotto intermedio in un sistema chiuso e limitato al sito, di una sostanza elencata nella parte A dell'allegato pertinente, e di modificare i termini in tali annotazioni qualora, previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, a norma di quest'ultima siano consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto. 4.   I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'.
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