Art. 7

Gestione dei rifiuti

In vigore dal 20 giu 2019
Gestione dei rifiuti 1.   Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV. 2.   Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio (24), i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del presente regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP. Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma. 3.   Sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV. 4.   In deroga al paragrafo 2: a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV; b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate le condizioni seguenti: i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di POP, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa; ii) il detentore interessato abbia fornito all'autorità competente informazioni sul tenore di POP dei rifiuti; iii) l'operazione sia conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 5; iv) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri, l'Agenzia e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano. 5.   La Commissione può, se del caso e tenendo conto degli sviluppi tecnici e degli orientamenti e delle decisioni internazionali pertinenti, nonché delle eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dall'autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare atti di esecuzione concernenti l'attuazione del presente articolo. In particolare, la Commissione può definire il formato delle informazioni che gli Stati membri devono presentare in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iv). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo e la tracciabilità, conformemente all' della direttiva 2008/98/CE, dei rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento o che ne sono contaminati.
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