Art. 20

Procedura di comitato

In vigore dal 20 giu 2019
Procedura di comitato 1.   Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente regolamento, La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Per le questioni relative ai rifiuti, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei in casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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