Art. 19

Autorità competenti

In vigore dal 20 giu 2019
Autorità competenti Ogni Stato membro designa l'autorità competente o le l'autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative e l'esecuzione necessarie ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente; informa altresì la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l'autorità nazionale designata.
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