Art. 5
Scorte
In vigore dal 20 giu 2019
Scorte
1. Il detentore di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II di cui l'uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'.
2. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dalla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili alla sostanza in questione, a seconda di quale data sia occorsa prima per il detentore, e dalle pertinenti modifiche all'allegato I o II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato nell'allegato I o II in merito alla limitazione dell'uso.
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.
3. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'uso e della gestione delle scorte oggetto della notificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1021:oj#art-5