Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «immissione in commercio»: l'immissione sul mercato quale definita all', punto 12), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
2) «articolo»: un articolo quale definito all', punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
3) «sostanza»: una sostanza quale definita all', punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
4) «miscela»: una miscela quale definita all', punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
5) «fabbricazione»: la fabbricazione quale definita all', punto 8), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
6) «uso»: l'uso quale definito all', punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
7) «importazione»: l'importazione quale definita all', punto 10), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
8) «rifiuto»: un rifiuto quale definito all', punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
9) «smaltimento»: lo smaltimento quale definito all', punto 19), della direttiva 2008/98/CE;
10) «recupero»: il recupero di materia quale definito all', punto 15), della direttiva 2008/98/CE;
11) «prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso»: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza («sintesi») e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sintesi di una o più altre sostanze a partire da tale prodotto intermedio avvengono all'interno dello stesso sito, da parte di uno o più soggetti giuridici, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita;
12) «contaminante non intenzionale in tracce»: il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione;
13) «scorte»: le sostanze, le miscele o gli articoli accumulati dal detentore e che sono costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II o che contengono tali sostanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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