Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «immissione in commercio»: l'immissione sul mercato quale definita all', punto 12), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 2)   «articolo»: un articolo quale definito all', punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 3)   «sostanza»: una sostanza quale definita all', punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 4)   «miscela»: una miscela quale definita all', punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 5)   «fabbricazione»: la fabbricazione quale definita all', punto 8), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 6)   «uso»: l'uso quale definito all', punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 7)   «importazione»: l'importazione quale definita all', punto 10), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 8)   «rifiuto»: un rifiuto quale definito all', punto 1), della direttiva 2008/98/CE; 9)   «smaltimento»: lo smaltimento quale definito all', punto 19), della direttiva 2008/98/CE; 10)   «recupero»: il recupero di materia quale definito all', punto 15), della direttiva 2008/98/CE; 11)   «prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso»: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza («sintesi») e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sintesi di una o più altre sostanze a partire da tale prodotto intermedio avvengono all'interno dello stesso sito, da parte di uno o più soggetti giuridici, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita; 12)   «contaminante non intenzionale in tracce»: il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione; 13)   «scorte»: le sostanze, le miscele o gli articoli accumulati dal detentore e che sono costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II o che contengono tali sostanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1021:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo