Art. 15
Modifica degli allegati
In vigore dal 20 giu 2019
Modifica degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' allo scopo di modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo, sulla base del fatto che l'Unione ha appoggiato la modifica in questione mediante una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati I e II del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.
Qualora la Commissione modifichi l'allegato I, II o III del presente regolamento, essa adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza.
2. La Commissione riesamina costantemente gli allegati IV e V e, se del caso, presenta proposte legislative volte a modificare tali allegati per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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