Art. 16

Bilancio dell'Agenzia

In vigore dal 20 giu 2019
Bilancio dell'Agenzia 1.   Ai fini del presente regolamento, le entrate dell'Agenzia sono costituite da: a) una sovvenzione dell'Unione, iscritta nel bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione); b) ogni contributo volontario da parte degli Stati membri. 2.   Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento sono riunite con quelle inerenti ad attività previste dal regolamento (UE) n. 649/2012 e sono riprese nella medesima sezione del bilancio dell'Agenzia. Le entrate dell'Agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere i compiti stabiliti dal presente regolamento.
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