Art. 16
Bilancio dell'Agenzia
In vigore dal 20 giu 2019
Bilancio dell'Agenzia
1. Ai fini del presente regolamento, le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a)
una sovvenzione dell'Unione, iscritta nel bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione);
b)
ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.
2. Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento sono riunite con quelle inerenti ad attività previste dal regolamento (UE) n. 649/2012 e sono riprese nella medesima sezione del bilancio dell'Agenzia. Le entrate dell'Agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere i compiti stabiliti dal presente regolamento.
Storico versioni
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