Art. 19

Protezione dei dati personali

In vigore dal 17 apr 2019
Protezione dei dati personali 1.   Il rappresentante del gruppo di organizzatori è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, degli indirizzi di posta elettronica e dei dati sui promotori delle iniziative. Qualora venga creata, l'entità di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento, è il titolare del trattamento dati. 2.   Le autorità competenti designate ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento, sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali a scopo di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno. 3.   La Commissione è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nel registro, nella piattaforma collaborativa online, nel sistema centrale di raccolta elettronica di cui all' del presente regolamento e nella raccolta di indirizzi di posta elettronica. 4.   I dati personali forniti nei moduli di dichiarazione di sostegno sono raccolti ai fini delle operazioni di raccolta e conservazione a norma degli articoli da 9 a 11, a fini di presentazione agli Stati membri, verifica e certificazione a norma dell', nonché ai fini dei necessari controlli di qualità e di analisi statistica. 5.   Il gruppo di organizzatori e, se del caso, la Commissione distruggono tutte le dichiarazioni sottoscritte a sostegno dell'iniziativa e le eventuali copie entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione in conformità dell' oppure non più tardi di ventun mesi dopo l'inizio del periodo di raccolta, se questo termine è anteriore. Tuttavia, se l'iniziativa è ritirata dopo l'inizio del periodo di raccolta, le dichiarazioni di sostegno e le eventuali copie sono distrutte entro un mese dopo il ritiro di cui all'. 6.   L'autorità competente distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le relative copie entro tre mesi dal rilascio del certificato di cui all', paragrafo 5. 7.   Le dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa e le relative copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 5 e 6 se necessario a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa. Esse sono distrutte entro un mese dalla data di adozione della decisione definitiva a conclusione dei suddetti procedimenti. 8.   La Commissione e il gruppo di organizzatori distrugge l'archivio degli indirizzi di posta elettronica raccolti in conformità dell', paragrafo 2, entro, rispettivamente, un mese dopo il ritiro dell'iniziativa oppure dodici mesi dopo la fine del periodo di raccolta o la presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante una comunicazione, le azioni che intende intraprendere in conformità dell', paragrafo 2, l'archivio degli indirizzi di posta elettronica è distrutto entro tre anni dalla pubblicazione della comunicazione. 9.   Fatti salvi i diritti conferiti dal regolamento (UE) 2018/1725, i membri del gruppo di organizzatori hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali dal registro dopo due anni dalla data di registrazione dell'iniziativa.
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