Art. 20

Autorità competenti negli Stati membri

In vigore dal 17 apr 2019
Autorità competenti negli Stati membri 1.   Ai fini dell', gli Stati membri designano una o più autorità competenti al rilascio del certificato di cui all', paragrafo 3. 2.   Ai fini dell', gli Stati membri designano un'autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all', paragrafo 5. 3.   Entro il 1o gennaio 2020 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2. Essi comunicano alla Commissione le eventuali modifiche delle suddette informazioni. La Commissione pubblica nel registro le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2.
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