Art. 12
Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri
In vigore dal 17 apr 2019
Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri
1. Ogni Stato membro verifica e certifica che le dichiarazioni di sostegno firmate dai propri cittadini siano conformi alle disposizioni del presente regolamento («Stato membro competente»).
2. Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica o su carta alle autorità competenti di cui all', paragrafo 2, dello Stato membro competente.
Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti solo se l'iniziativa ha raggiunto il numero minimo di firmatari indicato all'.
Le dichiarazioni di sostegno sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro competente in un'unica volta, utilizzando il modulo di cui all'allegato V.
Le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica sono presentate in conformità del formato elettronico messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.
Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e quelle raccolte per via elettronica mediante un sistema individuale di raccolta elettronica sono presentate separatamente.
3. La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica nonché quelle raccolte su carta e caricate in base al secondo comma dell', paragrafo 3, all'autorità competente dello Stato membro responsabile non appena il gruppo di organizzatori ha presentato il modulo di cui all'allegato V all'autorità competente dello Stato membro competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Se un gruppo di organizzatori ha raccolto le dichiarazioni di sostegno mediante un sistema di raccolta elettronica, può chiedere alla Commissione di presentare tali dichiarazioni all'autorità competente dello Stato membro responsabile.
La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno in conformità del paragrafo 2, commi da 2 a 4, del presente articolo, utilizzando il servizio di scambio di file di cui all', paragrafo 5.
4. Entro tre mesi dal ricevimento delle dichiarazioni di sostegno, le autorità competenti le verificano mediante adeguati controlli, che possono essere basati su campionamento casuale, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
Se le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica e su carta sono presentate separatamente, tale periodo inizia a decorrere dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto tutte le dichiarazioni di sostegno.
Ai fini della verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, non è richiesta l'autenticazione delle firme.
5. Sulla base delle verifiche svolte, l'autorità competente certifica il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato. Tale certificato è rilasciato gratuitamente al gruppo di organizzatori, utilizzando il modello di cui all'allegato VI.
Il certificato indica il numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte su carta e per via elettronica, compreso quelle raccolte su carta e caricate a norma dell', paragrafo 3, secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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