Art. 10

Sistema centrale di raccolta elettronica

In vigore dal 17 apr 2019
Sistema centrale di raccolta elettronica 1.   Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea, entro il 1o gennaio 2020, e attiva a decorrere da tale data un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2017/46. I costi di creazione e gestione del sistema centrale di raccolta elettronica sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. L'uso del sistema è gratuito. Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità. I dati ottenuti mediante tale sistema sono archiviati nei server messi a disposizione a tal fine dalla Commissione. Il sistema centrale di raccolta elettronica deve consentire il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta. 2.   Per ciascuna iniziativa, la Commissione garantisce che le dichiarazioni di sostegno possano essere raccolte tramite il sistema centrale di raccolta elettronica durante il periodo di raccolta fissato in conformità dell'. 3.   Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione se intende utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica e se desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di raccolta. Se un gruppo di organizzatori desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, esso procede al caricamento di tutte le dichiarazioni di sostegno così raccolte entro due mesi dalla fine del periodo di raccolta, e ne informa la Commissione. 4.   Gli Stati membri garantiscono che: a) i cittadini possano sostenere iniziative online attraverso dichiarazioni di sostegno utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati o firmando la dichiarazione di sostegno con una firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014; b) sia riconosciuto il nodo e-IDAS della Commissione, sviluppato nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501. 5.   La Commissione consulta i portatori di interesse per quanto concerne ulteriori sviluppi e miglioramenti del sistema centrale di raccolta elettronica al fine di tenere conto dei loro suggerimenti e delle loro preoccupazioni.
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