Art. 9
Procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno
In vigore dal 17 apr 2019
Procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno
1. Le dichiarazioni di sostegno possono essere firmate per via elettronica o su carta.
2. Per raccogliere le dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto i moduli conformi ai modelli figuranti nell'allegato III.
Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il gruppo di organizzatori compila i moduli di cui all'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.
Se il gruppo di organizzatori sceglie di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all', la Commissione fornisce gli appositi moduli, conformemente all'allegato III.
Se un'iniziativa è stata registrata parzialmente a norma dell', paragrafo 4, l'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa è indicato nei moduli che figurano nell'allegato III, nonché nel sistema centrale di raccolta elettronica e nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda del caso. I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica o su carta.
Nel caso in cui i cittadini sostengano un'iniziativa online attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all', utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento, l'allegato III non si applica. I cittadini indicano la loro nazionalità e gli Stati membri accettano l'insieme minimo di dati per una persona fisica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione (15).
3. Chi firma una dichiarazione di sostegno è tenuto a fornire solo i dati personali di cui all'allegato III.
4. Entro 30 giugno 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono essere inclusi nella parte A o B, rispettivamente, dell'allegato III. Gli Stati membri che desiderano essere inclusi nella parte B dell'allegato III indicano il tipo di numero (di documento) di identificazione personale ivi menzionato.
Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione pubblica nel registro i moduli di cui all'allegato III.
Gli Stati membri inclusi in una parte dell'allegato III possono chiedere alla Commissione di essere trasferiti nell'altra parte dell'allegato III. Essi effettuano la richiesta alla Commissione almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale i nuovi moduli diverranno applicabili.
5. Il gruppo di organizzatori è responsabile della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari su carta.
6. È consentito firmare la dichiarazione di sostegno per un'iniziativa una volta sola.
7. Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni due mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro.
Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa e pubblica un avviso in tal senso nel registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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